Domanda
Un lavoratore assunto ai sensi dell'art. 8, c. 2, L.223/91, non trasformato alla scadenza dei 12 mesi, può essere riassunto - senza soluzione di continuità - con contratto a termine ex D.Lgs n. 368/2001, senza incorrere nella sanzione della sua trasformazione, ope legis, a tempo indeterminato, prevista in caso di successione di contratti a termine?
RispostaIl datore di lavoro ha la possibilità di assumere un lavoratore che già sia stato alle sue dipendenze in forza di uno o più contratti a tempo determinato, purchè sia rispettato un determinato intervallo di tempo (dieci o venti giorni rispettivamente se il contratto ha avuto una durata fino a sei mesi o superiore).
Dal 1º gennaio 2008, il limite complessivo di durata dei contratti a tempo determinato è di 36 mesi.
Con riferimento al quesito posto, la legge prevede espressamente, al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, che qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Nel caso in cui, invece, si tratti di due assunzioni a termine successive, intendendosi per tali quelle effettuate senza che tra di esse vi sia alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Appare utile precisare che ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 368/2001, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, risultante da atto scritto non superiore a dodici mesi.
Nel contratto a termine instaurato con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, l'impresa che assume non è tenuta a specificare una causale legittimante di carattere organizzativo, tecnico, sostitutivo o produttivo, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, ma sarà sufficiente inserire all'interno della lettera di assunzione, che trattasi di lavoratore in mobilità.
In pratica, per i lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato viene riconosciuta al datore di lavoro, oltre all'agevolazione contributiva, una ulteriore facilitazione di tipo normativo, consistente nella possibilità di assumere a tempo determinato in deroga alla normativa vigente.
La deroga sopra richiamata, ad avviso di chi scrive, non si riferisce all'intero impianto normativo del D.lgs. n. 368/2001, ma solo alla sussistenza di specifiche ragioni legittimanti l'apposizione del termine. La legge, infatti, individua in modo specifico le ipotesi che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001 perché trattasi di soggetti destinatari di specifica disciplina o di istituti preordinati al conseguimento della formazione e all'inserimento al lavoro.